Statuto 3 maggio 2016

STATUTO
Art.1) – E’ costituita un’associazione sportiva “NUOTO CLUB FIRENZE associazione sportiva dilettantistica”, con sede in Firenze via dei Caboto snc. L’associazione è apolitica e senza scopo di lucro. Art.2) L’associazione ha per scopo la diffusione dello sport del nuoto, articolato in tutte le sue discipline, tra tutte le fasce di età al fine del loro miglioramento fisico e morale; la pratica dell’attività agonistica, di preparazione all’agonismo nello sport del nuoto, a carattere esclusivamente dilettantistico, l’organizzazione, la partecipazione ed il sostegno alle manifestazioni che si svolgono nell’ambito dello sport del nuoto, lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del nuoto. Potrà svolgere attività di gestione di impianti pubblici ed organizzare in essi attività inerenti agli sport acquatici in piscina. La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.
Art.3) L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) e ad altri organismi che abbiano finalità promozionali dello sport del nuoto. L’Associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle Federazioni Sportive, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti che la stessa è libera di aderire. Art.4) I colori sociali dell’Associazione sono l’azzurro ed il giallo; il distintivo è rappresentato dal giglio di Firenze, che può essere anche stilizzato. SOCI Art.5) – Gli associati devono essere cittadini di condotta morale ineccepibile e sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci onorari sono coloro che per meriti si siano distinti nel campo socio-culturale e sportivo, o per la loro lunga militanza nelle file societarie; in particolare tale qualifica viene loro attribuita dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo; non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. Soci consiglieri sono coloro che vengono eletti per comporre il Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. Soci sostenitori sono coloro che non svolgono nessuna attività agonistica e motoria, normalmente genitori dei soci agonisti minorenni e che offrono la propria opera gratuitamente al fine di raggiungere l’oggetto istituzionale dell’associazione. Pagano una quota associativa minima, stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. E’ esclusa una partecipazione temporanea all’associazione. In caso di mancato pagamento della quota, entro il 31 dicembre, per il nuovo anno sociale il socio si intende decaduto, salvo provvedimento di riammissione del Consiglio Direttivo. Soci minorenni sono coloro che non svolgono alcuna attività agonistica, e che versano una quota minima annuale approvata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Più una quota periodica in base all’attività praticata. La loro domanda di ammissione dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Soci maggiorenni sono coloro che non svolgono alcun tipo di attività agonistica e amatoriale, che pagano una quota sociale annua pari a quella approvata per i sopra detti soci minorenni. Più una quota periodica in base all’attività praticata. Soci atleti propaganda sono coloro che non hanno raggiunto l’età per far parte della categoria “Agonisti Minorenni”, che svolgono attività di propaganda in difesa dei colori sociali e che pagano una quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo e potrà essere corrisposta in unica soluzione o ripartita in rate. La loro domanda di ammissione dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Soci atleti agonisti minorenni sono coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, che svolgono attività agonistica in difesa dei colori sociali e che pagano una quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo e potrà essere corrisposta in unica soluzione o ripartita in rate. I soci appartenenti a questa categoria, che durante l’anno avranno conseguito pregevoli risultati, potranno essere esonerati, previo parere del Consiglio Direttivo, dal versare la quota associativa per l’anno successivo. La loro domanda di ammissione dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Soci atleti maggiorenni sono coloro che svolgono attività agonistica in difesa dei colori sociali che hanno compiuto il 18°anno di età e che pagano una quota sociale annua pari a quella prevista per i soci atleti agonisti minorenni. La quota potrà essere corrisposta in unica soluzione o ripartita in rate. I soci appartenenti a questa categoria, che durante l’anno avranno conseguito pregevoli risultati, potranno essere esonerati, previo parere del Consiglio Direttivo, dal versare la quota associativa per l’anno successivo. Soci amatori sono coloro che, senza limite di eta, svolgono attività sportiva natatoria nell’ambito dell’Associazione, per fini connessi al mantenimento della propria efficienza fisica, aspirando a partecipare a rassegne “ad hoc” eventualmente organizzate dalla F.I.N. o da altri organismi. Essi pagano una quota associativa minima annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e ripartita in dieci mensilità. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio acquisiti con l’ammissione all’associazione; unica eccezione per i soci minorenni, che pur partecipando alla vita associativa ed usufruendo di tutti i servizi concessi dall’associazione non hanno diritto al voto nell’assemblea e non possono essere eletti alle cariche associative. Ogni socio potrà prestare la propria opera gratuitamente al fine di raggiungere l’oggetto istituzionale dell’associazione. E’ esclusa una partecipazione temporanea all’associazione. In caso di mancato pagamento della quota per il nuovo anno sociale il socio si intende decaduto, salvo provvedimento di riammissione del Consiglio Direttivo. Art.6) Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che, previa assunzione delle informazioni di rito, decide in merito. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a comunicare all’interessato i motivi di una eventuale non accettazione della domanda di ammissione. Alla domanda di ammissione deve essere allegato l’importo della tassa di iscrizione e della quota sociale relativa alla categoria di socio cui l’aspirante intende appartenere; detti importi verranno restituiti in caso di non accoglimento della domanda. L’accoglimento della domanda di ammissione dovrà ottenere almeno i due terzi dei voti favorevoli del Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione potranno essere accettate durante il periodo sociale, dal 1° settembre, al 31 agosto dell’anno successivo. La tessera sociale avrà validità dalla data dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo fino al termine della stagione sportiva. Non oltre il 31 agosto di ogni anno. Dovranno essere rinnovate annualmente entro tale periodo. Art.7) La qualifica di socio si perde per dimissioni od espulsione. Art.8) A carico dei soci il Consiglio Direttivo può deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari: a) ammonizione; b) sospensione a tempo determinato della frequenza della sede sociale, degli impianti e da eventuali incarichi sociali; c) espulsione: quando non sia in regola con il pagamento delle quote sociali effettive alla data del 28 febbraio di ogni anno, termine ultimo per il pagamento delle quote sociali stesse; non osservi le disposizioni del presente statuto; in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione o fomenti dissidi o disordini fra i soci. Art.9) Avverso ai provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il consigliere che incorra in una delle infrazioni di cui al precedente art. 8, verrà deferito al Collegio dei Probiviri con delibera del Consiglio Direttivo. ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE Art.10) Le entrate dell’Associazione sono costituite da: a) quote associative annuali; b) eventuali contributi del C.O.N.I., della F.I.N. e di Enti Pubblici; c) eventuali sottoscrizioni, introiti di manifestazioni sportive, sponsorizzazioni o vendita di spazi pubblicitari; d) contributi degli associati a titolo di rimborso per le spese sostenute dall’associazione per fornire a questi un servizio istituzionale; e) ogni altro introito che possa andare a vantaggio dell’associazione per la sua attività sportiva, ricreativa e culturale. Le quote associative non sono rivalutatili ne trasmissibili. Art.11) – L’esercizio finanziario avrà inizio il primo settembre e terminerà il trentuno agosto dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo economico finanziario del periodo precedente; tale documento dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli associati che dovrà avvenire entro trenta novembre di ogni anno. A tal fine il rendiconto rimarrà depositato presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti l’assemblea in modo che tutti gli associati ne possano prendere visione prima dell’approvazione. Allo stesso modo si procederà per la redazione ed approvazione del bilancio. Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio, comunque acquisito, non possono in nessun caso essere distribuiti agli associati né direttamente né indirettamente e devono essere devoluti allo sviluppo delle attività ed iniziative istituzionali dell’associazione nella misura e nei modi che saranno approvati dall’assemblea degli associati di anno in anno. ORGANI SOCIALI Art.12) L’organo sovrano dell’associazione è l’assemblea degli associati che delibera in merito: - all’approvazione del bilancio, consuntivo e preventivo; – alla nomina alle cariche sociali; – alle modifiche statutarie; – allo scioglimento dell’associazione e messa in liquidazione; – sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dall’organo amministrativo. L’assemblea si dovrà riunire obbligatoriamente una volta all’anno entro il mese di novembre. L’anno sociale decorre dal 1° settembre fino al 31 agosto dell’anno successivo. La convocazione delle assemblee ordinarie deve avvenire entro il mese di novembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente ed entro il mese di giugno per la relazione generale sull’andamento economico e sportivo dell’Associazione, oltre all’approvazione del bilancio preventivo. Ogni quattro anni in occasione della prima assemblea ordinaria si provvederà al rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri. La convocazione delle assemblee straordinarie oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da almeno un decimo dei soci che dovranno avanzare richiesta scritta al Presidente dell’Associazione, proponendo l’ordine del giorno; in tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni. Le convocazioni e deliberazioni dell’assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, nonché i bilanci, dovranno essere pubblicati presso la sede dell’Associazione o sull’organo ufficiale dell’Associazione o mediante altra formalità atta a renderli noti a tutti gli aventi diritto, almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea (relativamente alle convocazioni). Le assemblee sono valide, in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà più uno dei soci, oppure, in seconda convocazione, da effettuarsi mezz’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Art.13) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci (ad eccezione del soci minorenni) che siano in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni associato ha diritto ad un voto ai sensi dell’articolo 2532, secondo comma, del codice civile. Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato con diritto di voto che non può detenere più di tre deleghe. Art.14) Le assemblee sono presiedute dal Presidente coadiuvato da un Segretario; essi sono nominati dall’assemblea stessa; di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Art.15) Eventuali modifiche dello Statuto potranno essere discusse nelle assemblee se poste all’ordine del giorno; dovranno essere approvate da almeno 2/3 del votanti ed entreranno in vigore salvo approvazione della Regione Toscana. Art.16) Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti e si provvede ordinariamente col sistema dell’alzata di mano; è necessaria la controprova. Quando trattasi di delibere relative a persone è obbligatoria la votazione a scheda segreta. Art.17) Per le pratiche relative alle elezioni degli organi sociali, provvederà una commissione eletta dai Soci in assemblea con votazione palese e sarà composta da tre soci; i componenti di detta commissione non potranno essere candidati a cariche sociali. La commissione elettorale, eletta in Assemblea, provvede alla compilazione delle liste in ordine alfabetico dei soci che accettano di essere candidati per gli organismi direttivi; stabilisce la data delle elezioni ,provvede allo scrutinio dei voti, al conteggio delle preferenze ed alla conseguente nomina degli eletti. In caso di parità di preferenze da parte di più di un candidato, si procederà al ballottaggio. CONSIGLIO DIRETTIVO Art.18) L’Associazione è retta dal Consiglio Direttivo i cui componenti dovranno essere in numero minimo di sei e numero massimo di quattordici. Potranno far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci che siano tali da almeno due anni consecutivi, oppure che abbiano già fatto parte dei Consigli Direttivi precedenti. E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e delibera con procedimento collegiale. Predispone il progetto di bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; decide sull’ammissione degli associati; decide le sanzioni disciplinari. Art.19) II Consiglio Direttivo nominerà nel proprio interno il Presidente, un Vice Presidente e il Segretario; le altre cariche (Direttore Sportivo) saranno proposte dal Presidente e verranno attribuite con votazione palese. Art.20) II Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese; potrà riunirsi inoltre ogni volta che Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da 1/3 dei consiglieri o del Collegio dei Sindaci Revisori. Art.21) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni e presente la maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo. Art.22) II Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente la cui firma testimonia l’assenza o l’impedimento del Presidente. Art.23) II segretario generale provvede alla tenuta dei libri sociali,tiene aggiornata la contabilità, cura la custodia del patrimonio sociale, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, coordina l’opera dei Consiglieri preposti al lavoro della segreteria, cura la corrispondenza. Art.24) II Direttore Sportivo, cura i rapporti fra l’Associazione e gli allenatori, istruttori, atleti e loro famiglie; coadiuvato dai consiglieri facenti parte della commissione sportiva, provvede al tesseramento degli atleti, ai contatti con la F.I.N. e con le altre organizzazioni alle quali l’Associazione potrà essere affiliata, con le società di nuoto italiane ed estere, allo scopo di consentire all’Associazione la maggior partecipazione possibile a gare, rassegne ecc.. La commissione sportive tiene i rapporti con il medico sociale e provvede a fare effettuare agli atleti le necessarie visite mediche periodiche. Art.25) II collegio dei Revisori a formato da tre componenti effettivi tra cui il Presidente e da due supplenti tutti eletti dall’assemblea dei soci. I revisori esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e rilevando irregolarità debbono comunicarle per iscritto all’Assemblea dei Soci per i necessari provvedimenti. Art.26) II collegio dei probiviri e formato da cinque componenti nominati fra i soci e non soci; la loro nomina può avvenire: per elezione con voto segreto o palese; per accettazione con risposta scritta ad un invito rivolto a persona dall’Associazione; il presidente sarà fra loro nominato con libera procedura. l1 collegio dei probiviri delibera in modo inappellabile, previo tentativo di conciliazione, su ricorsi presentati dai soci contro provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo. I provvedimenti disciplinari a carico dei consiglieri saranno presi dal collegio dei probiviri. Art.27) II Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori ed Collegio del Probiviri durano in carica quattro anni. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Art.28) L’Associazione non può essere sciolta che con il preventivo benestare dell’assemblea dei soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti del soci. In qualsiasi caso di scioglimento l’associazione è obbligata a devolvere patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai soli fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta della legge. Art.29) I soci si impegnano, nei limiti consentiti dalla legge, a non adire in nessun modo a vie legali per le loro eventuali questioni con l’Associazione; tutte le controversie eventualmente nascenti fra l’Associazione ed i soci e fra l’Associazione e gli atleti, saranno giudicate inappellabilmente dall’assemblea dei soci o da persona da questa delegata quale arbitro amichevole compositore. Art.30) Tutte le cariche previste dal presente statuto sono a titolo gratuito, essendo previsto solo un rimborso delle spese d’ufficio, documentate e sostenute. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali in materia, con specifica menzione del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, della Legge n.289 del 27 dicembre 2002, nonché alle norme stabilite dalla “Federazione Italiana Nuoto”. STATUTO-NCF in formato PDF

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